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D.P.R. 11/07/1980 n. 753
Art. 24 I biglietti o gli altri recapiti di viaggio non possono essere usati in modo diverso da quello stabilito dalle rispettive norme di utilizzazione. E' vietata la cessione dei biglietti e degli altri documenti di trasporto nominativi, di quelli non nominativi dopo l'inizio del viaggio, nonché della parte del biglietto di andata e ritorno relativa al viaggio di ritorno. E' vietato acquistare od ottenere biglietti in violazione al precedente comma. Il biglietto o altro documento di trasporto indebitamente acquistato od ottenuto decade di validità. E' altresì vietata la vendita di biglietti, quando non sia autorizzata dall'azienda esercente. I trasgressori alle disposizioni del secondo e terzo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 7.000 a L. 21.000. I trasgressori alla disposizione del quarto comma incorrono nella sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000 e, ove il fatto avvenga con il concor so di più persone, nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.
Art. 25 Ai viaggiatori non è consentito entrare nei bagagliai, nei carri merci ed, in generale, nei veicoli o loro spazi destinati al servizio, salvo i casi previsti autorizzati dalle aziende esercenti. E' ammesso l'attraversamento dei bagagliai e degli altri veicoli di servizi provvisti di passaggio, durante la corsa del treno, se necessario per il servizio viaggiatori. E' fatto divieto di aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi. Questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto è caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme particolari. E' inoltre vietato salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all'uopo destinate. I trasgressori alle suddette disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000. E' vietato aprire le finestre dei veicoli senza l'assenso di tutti i viaggiatori interessati.
Art. 26 Salvo il caso di grave e incombente pericolo, è fatto divieto alle persone estranee al servizio di azionare i freni di emergenza, i segnali di allarme, comandi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli e come tale evidenziato. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.
Art. 27 E' vietato gettare dai veicoli qualsiasi oggetto. I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000. Ove il fatto avvenga con il veicolo in movimento i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi.
Art. 28 E' vietato fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari ad unico ambiente non riservati ai fumatori, nelle vetture autofilotramviarie, delle funicolari aeree e terrestri e delle metropolitane, nonché nelle sale di attesa delle stazioni e delle fermate. E' inoltre vietato durante il servizio di notte fumare nei compartimenti a cuccette e in quelli delle carrozze letti occupati da più di una persona. Negli spazi non riservati ai fumatori devono essere esposti, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare. I trasgressori alle disposizioni del primo e del secondo comma sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 5.000 a L. 15.000. Il divieto di fumare può essere esteso ai compartimenti ferroviari per fumatori quando, per insufficienza di posti, debbano essere occupati anche da viaggiatori ai quali sia molesto il fumo.
Art. 29 L'utente che danneggia, deteriora o insudicia i veicoli, i locali, gli ambienti delle ferrovie nonché i loro arredi ed accessori, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 15.000 a L. 45.000. La sanzione anzidetta non si applica quando gli atti vengono compiuti da chi è colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del risarcimento dell'eventuale danno arrecato. Il pagamento della sanzione in misura ridotta con effetto liberatorio, di cui all'art. 80 delle presenti norme, è subordinato al contestuale versamento della somma corrispondente all'eventuale danno arrecato, quando la somma stessa sia prefissata, come appresso specificato, e sia notificata al trasgressore all'atto della contestazione dell'infrazione. Le aziende esercenti hanno facoltà, a tale scopo, di determinare preventivamente in apposite tariffe gli importi da esigere nei vari casi a titolo di risarcimento del danno. Per le ferrovie in concessione, dette tariffe devono essere approvate dai competenti uffici della M.C.T.C. o dagli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni. Per i veicoli circolanti su linee di altre aziende sono applicabili le tariffe delle aziende cui i veicoli appartengono, sempreché le stesse siano disponibili su di essi o presso il personale di servizio in base agli accordi fra le aziende interessate. Negli altri casi, ferma restando la possibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta, con effetto liberatorio, l'importo dell'eventuale danno deve essere risarcito separatamente, previo accertamento e notifica.
Art. 30 E' fatto divieto alle persone non espressamente autorizzate dalle aziende esercenti di svolgere sui treni e veicoli, nonché nelle stazioni e fermate, l'atti vità di venditore di beni o di servizi. E' fatto altresì divieto di svolgere attività di cantante, suonatore e simili, e di fare raccolta di fondi a qualunque titolo. I trasgressori sono allontanati dai treni, veicoli e impianti, previo ritiro del recapito di viaggio senza diritto ad alcun rimborso per i percorsi ancora da effettuare, ed incorrono inoltre nella sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000. Ove l'attività di vendita di beni avvenga con il concorso di più persone i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o con l'arresto fino a due mesi. Nei confronti dei trasgressori le aziende esercenti possono rifiutare il rilascio del biglietto di abbonamento.
Art. 31 Possono essere escluse dai treni e dai veicoli e allontanate dalle stazioni e dalle fermate le persone che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la decenza o diano scandalo o disturbo agli altri viaggiatori e che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d'ordine o di sicurezza del servizio. Le persone escluse in corso di viaggio ai sensi del comma precedente non hanno diritto ad alcun rimborso per il percorso ancora da effettuare.
Art. 32 Possono essere escluse dai treni e dai veicoli nonché dai locali delle stazioni e delle fermate le persone malate o ferite che possano arrecare danno o incomodo agli altri viaggiatori. Il trasporto di queste persone potrà avere luogo, occorrendo sotto custodia, in veicoli o compartimenti riservati, alle condizioni e tariffe stabilite. La norma del precedente primo comma non si applica alle persone di cui alla legge 30 marzo 1971 n. 118, agli invalidi per cause di guerra, di lavoro e di servizio, nonché ai ciechi e sordomuti. Dai servizi di pubblico trasporto di cui al precedente art. 18 possono essere escluse, in relazione alle peculiarità del sistema, le persone che per età, per condizioni fisiche o per manifesta incapacità ad utilizzare correttamente i servizi stessi possano arrecare danno a sé o agli altri ovvero ai veicoli ed agli impianti.
Art. 33 Fermo restando quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione di armi nonché di tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, è vietato portare con sé sui treni e nei veicoli armi da fuoco cariche e non smontate. Le munizioni di dotazione devono essere tenute negli appositi contenitori e accuratamente custodite. Il divieto di cui al comma precedente non è applicabile agli agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da lire 150.000 a lire 450.000.
Art. 34 La consegna, la spedizione ed il ritiro delle merci devono essere effettuati nell'osservanza delle modalità stabilite dalle aziende esercenti e dalle leggi o disposizioni emanate per determinate merci. L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata, inesatta o incompleta osservanza delle modalità di cui al comma precedente.
Art. 35 Le merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, devono essere presentate al trasporto nell'osservanza e con i limiti di quanto stabilito dalle disposizioni emanate per le singole merci. L'inesatta o incompleta dichiarazione della natura delle merci di cui al comma precedente, ovvero l'omessa denuncia del loro trasporto o deposito, è punita con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi, oltre il pagamento delle tasse e sopratasse stabilite, e sempreché il fatto non costituisca reato più grave. Titolo III Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio
Art. 36 Le ferrovie in sede propria sono separate dalle proprietà laterali e dalle strade con siepi, muri o altro tipo di recinzione stabile ove, a giudizio delle aziende esercenti, sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza dell’esercizio. Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza dell’esercizio, la recinzione di tratti di linea. Per i servizi di pubblico trasporto caratterizzati dai veicoli che circolano sospesi a funi, travate od altre strutture le recinzioni di cui al primo comma o comunque idonee opere di protezione devono essere realizzate quando i franchi minimi laterali od inferiori rispetto a qualunque ostacolo sono minori dei minimi stabiliti. Le chiusure sono stabilite nell’esclusivo interesse delle ferrovie e degli altri servizi di pubblico trasporto e nessuna opposizione o pretesa potrà essere avanzata dai terzi in dipendenza della messa in opera di recinzioni da parte delle aziende esercenti. Le norme di cui al presente titolo III, salvo quelle di cui all’art. 38, non si applicano ai servizi di pubblico trasporto laddove questi utilizzino sedi in comune con strade ed altre aree pubbliche.
Art. 37 E’ proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprietà ferroviaria senza espressa autorizzazione delle aziende esercenti. I trasgressori sono puniti con l’ammenda da L. 100.000 a L. 300.000. Le aziende esercenti possono procedere alla rimozione delle opere, dei depositi e dei cumuli. Le spese sostenute sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l’osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.
Art. 38 Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000. Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lanciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o l'arresto fino a due mesi.
Art. 39 E’ vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l’esatta valutazione. Le sorgenti luminose, per le quali i predetti organi tecnici dichiarino, in qualunque momento, la necessità di rimozione, devono essere eliminate entro sessanta giorni dalla notifica della comunicazione, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità. Destinatari della notifica possono essere indifferentemente gli utenti delle sorgenti, i proprietari degli immobili sui quali sono state collocate e i diretti installatori che sono tenuti in solido a provvedere alla rimozione. I trasgressori alla disposizione di cui al comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000. Indipendentemente dalla sanzione, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la rimozione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio e le spese sostenute per la rimozione sono poste a carico dei trasgressori stessi ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l’osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile. Se le sorgenti luminose in questione sono situate su strade pubbliche perché predisposte per la pubblica illuminazione o quali segnali luminosi di circolazione, prima di provvedere a diffide, devono essere presi accordi in merito con l’amministrazione cui la strada appartiene.
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